STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DEL TERZO SETTORE

“FONDAZIONE COMUNITA’ MARSCIANESE ETS”

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) COSTITUZIONE

E’ costituita la Fondazione del Terzo Settore denominata “Fondazione Comunità Marscianese” – acronimo FCM – (in seguito per brevità “Fondazione”), con sede nel Comune di Marsciano. La durata è illimitata.

Una volta effettuata l’iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, essa aggiunge alla sua denominazione, ed in qualsiasi segno distintivo o di comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS”.

La nuova denominazione, non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio di Amministrazione a tutti gli Uffici interessati.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più ampio genere delle Fondazioni disciplinato dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

 

ART. 2) SEDE LEGALE

La Fondazione ha sede legale nel comune di Marsciano. Essa potrà istituire con delibera del Consiglio di Amministrazione ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

Il trasferimento della sede nell’ambito del comune non costituisce motivo di modifica statutaria, ma dovrà formare oggetto di comunicazione alle autorità e uffici interessati.

 

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

La Fondazione è ente di diritto privato, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto fondativo e associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

ART. 4) FINALITA’ E ATTIVITA’

La Fondazione ha come obiettivo esclusivo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n.117 del 2017, finalizzate all’assistenza sociale, socio-sanitaria, sanitaria e di beneficienza in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari .

Per il perseguimento dei suoi scopi la Fondazione, in particolare, porrà in essere attività di interesse generale rientranti nei seguenti ambiti di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

– interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui  alla  legge  5  febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22  giugno  2016,    112,  e  successive modificazioni;

– interventi e prestazioni sanitarie;

– prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del  Presidente del  Consiglio  dei  ministri  14  febbraio  2001,  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale    129  del  6  giugno   2001,   e   successive modificazioni;

– educazione, istruzione e formazione professionale,  ai  sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

– interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

– ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione  e  diffusione  della  cultura  e  della  pratica  del volontariato e delle  attività  di  interesse  generale  di  cui  al presente articolo;

– organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

– alloggio sociale, ai sensi del decreto  del  Ministero  delle infrastrutture  del  22  aprile  2008,  e  successive  modificazioni, nonche’ ogni altra attività  di  carattere  residenziale  temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,  formativi o lavorativi;

– accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

– beneficenza, sostegno  a  distanza,  cessione  gratuita   di alimenti o prodotti di cui alla legge  19  agosto  2016,    166,  e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni  o  servizi  a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

– promozione e tutela dei  diritti  umani,  civili,  sociali  e politici, nonche’ dei diritti dei consumatori e  degli  utenti  delle attività  di  interesse  generale  di  cui  al  presente   articolo, promozione delle  pari  opportunita’  e  delle  iniziative  di  aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo  27  della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di  acquisto  solidale  di  cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

– riqualificazione di beni  pubblici  inutilizzati  o  di  beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tra cui, tra l’altro, a titolo esemplificativo, le seguenti specifiche attività:

– attività e servizi diretti a favorire l’invecchiamento attivo e l’aggregazione delle persone anziane e/o disabili;

– istituire e gestire, sia direttamente che mediante affidamento a terzi, residenze assistite di tipo tradizionale (case famiglia, strutture protette, accoglienze diurne etc.) o in forma sperimentale (forme innovative di supporto domiciliare etc.) adeguate alle esigenze dei soggetti assistibili, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;

– promuovere attività di ricerca in campo socio-sanitario anche mediante attività di formazione rivolta ad operatori, famiglie ed utenti, sia direttamente che mediante affidamento a terzi che abbiano specifica competenza nel settore (università, centri di ricerca e/o altri enti pubblici e privati);

– promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

– erogare premi e borse di studio;

– svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d’interesse della Fondazione;

– attività di ricerca svolta direttamente dall’ente ovvero da essa affidata ad enti di formazione o organismi di alto valore.

Quale Ente del Terzo settore la Fondazione si può avvalere dell’attività di volontariato .I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera del Consiglio di Amministrazione. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

La Fondazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri fondatori o Partecipanti.

Le remunerazioni ed i compensi dei lavoratori sono erogati nel rispetto dei limiti previsti per gli Enti del terzo settore ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 La Fondazione, qualora se ne presentasse la necessità può, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

 

ART. 5) ATTIVITÀ DIVERSE (STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE)

La Fondazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo.

Il Consiglio di Amministrazione è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

La Fondazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi (anche in forma organizzata e continuativa) e attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l’altro:

– gestire mezzi finanziari e patrimoniali attribuiti da persone anziane o in condizioni fisiche-psichiche particolari in conformità alle vigenti leggi statali e regionali;

– stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

– amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

– stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

– partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

– costituire o concorrere alla costituzione di società di qualunque tipo in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi;

– svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 6) VIGILANZA

L’Autorità Competente vigila sull’attività della Fondazione ai sensi dell’art. 25 del Codice Civile e delle Leggi collegate. I controlli e i poteri di cui all’art 25, 26 e 28 del Codice Civile sono esercitati dall’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs.117 del 2017.

 

PATRIMONIO, RISORSE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 7) PATRIMONIO

Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione può acquisire le seguenti risorse:

– contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati;

– elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, nazionali o esteri;

– entrate derivanti dal patrimonio;

– entrate derivanti dalle attività d’interesse generale e diverse svolte

– altre entrate da destinare al supporto e al finanziamento delle attività di interesse generale

Il patrimonio della Fondazione è composto:

– dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti, fatti a tale titolo, in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo, dai Partecipanti Fondatori, ovvero, successivamente, da altri Partecipanti;

– dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

– dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

– dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

– dai contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

 

ART. 8) FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all’art. 7;

– da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

– da eventuali contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al fondo di dotazione;

– da contributi dei Fondatori Promotori, dei Partecipanti Fondatori, degli Aderenti;

– dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

 

ART. 9) ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario ha inizio il 1°(primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro  il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell’anno precedente. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del bilancio può avvenire entro il 30 (trenta) giugno. Copia del bilancio consuntivo, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Il Bilancio di esercizio è formato in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

ll Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.

Si applica la disciplina prevista dall’art. 14 del D.Lgs 117/2017.

 

ART.10) LIBRI SOCIALI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, la Fondazione tiene i seguenti libri sociali:

– Libro dei Fondatori Partecipanti, degli Aderenti e dei Sostenitori

– Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee

– Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione

– Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo

– Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi, tenuto a cura dello stesso organo

I Partecipanti hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio di Amministrazione sulle questioni riguardanti l’Associazione.

I libri dell’Associazione sono consultabili dal Fondatore che ne faccia motivata istanza da presentare all’organo che ne cura la tenuta. La richiesta deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

 

ART.11) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

 

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, la Fondazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

 

MEMBRI ED ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 12) MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

– Fondatori Promotori

– Fondatori Partecipanti

– Aderenti

– Sostenitori

ART. 13) FONDATORI PROMOTORI – PARTECIPANTI-ADERENTI-SOSTENITORI

Sono Fondatori Promotori che sono i soggetti che hanno partecipato all’atto notarile di costituzione.

Possono divenire Fondatori Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private  che ne fanno richiesta al Consiglio di Amministrazione e contribuiscono al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di amministrazione. La loro nomina è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta.

Sono Aderenti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al sostentamento della stessa ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro , annuali e pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta. La qualifica di  Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. Gli Aderenti possono, con modalità non recanti pregiudizio all’attività della Fondazione, accedere anche a titolo gratuito alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali e alle strutture funzionali della medesima.

Sono Sostenitori della Fondazione coloro che collaborano al raggiungimento dei fini della Fondazione con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. La qualifica di sostenitore dura fino a quando si continua a prestare la propria attività per la Fondazione.

 

ART. 14) ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza semplice l’esclusione di Partecipanti, Aderenti e Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

– inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;

– compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione;

– l’aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari.

– condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri organi e membri della Fondazione;

– comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

– estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

– apertura di procedure di liquidazione o di devoluzione;

– fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori Partecipanti, oltre che per i motivi di cui sopra, possono essere esclusi anche nel caso di interdizione, inabilitazione, fallimento, assoggettamento ad amministrazione di sostegno per cause psichiche, condanna a pene che importino l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. La delibera è adottata dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei 2/3.

I Fondatori Promotori e i Partecipanti, cosi come gli Aderenti e i sostenitori, possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Gli esclusi o receduti non possono  ottenere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

I Fondatori Promotori non possono essere esclusi dalla Fondazione.

 

ART. 15) ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

– il Consiglio di Amministrazione

– il Presidente

– il Vicepresidente

– l’Assemblea dei Fondatori

– l’Assemblea Generale

– il Direttore Generale, solo se facoltativamente nominato dal Consiglio di Amministrazione

– l’Organo di Controllo di cui all’art 30 del D.Lgs. 117/2017

– il Revisore dei Conti, solo se facoltativamente istituito dall’Assemblea dei Fondatori

– Il Collegio dei Probiviri, solo se facoltativamente istituito dall’Assemblea dei Fondatori

 

ART. 16) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, composto da persone fisiche e giuridiche, è composto da un numero dispari di membri variabile da un minimo di cinque fino ad un massimo di nove. Nel rispetto dei criteri di cui all’art. 4, c. 2, del D.Lgs. 117/2017.

La sua composizione sarà:

  1. un membro designato dal Comune di Marsciano;
  2. i restanti componenti nominati dall’Assemblea dei Fondatori Promotori e dei Fondatori Partecipanti, di cui al successivo art. 20.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni. I mandati dei consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, hanno la stessa scadenza. Il rappresentante del Comune di Marsciano decade nel caso di revoca della designazione da parte del Comune stesso. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il sostituto verrà designato dall’Assemblea di cui all’art. 16 e cesserà dall’ufficio con tutti gli altri consiglieri di cui al presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fatto salvi quelli direttamente attribuito all’Assemblea di cui al successivo art. 21).

In particolare provvede a:

– deliberare il bilancio consuntivo annuale, e la relativa relazione, il programma di attività e il relativo bilancio preventivo;

– deliberare sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull’acquisto e la vendita id immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;

– determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui all’articolo 13 possono diventare Partecipanti, Sostenitori e Aderenti e procedere alla relativa nomina;

– individuare le aree di attività della Fondazione;

– deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali o ad altri enti;

– nominare il Direttore Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata, natura dell’incarico e compenso;

– eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione;

– eleggere, nel proprio seno, il Vice Presidente della Fondazione;

– conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;

– assumere e licenziare il personale dipendente determinandone l’inquadramento giuridico e il trattamento economico;

– determinare l’organizzazione e il funzionamento della Fondazione;

– la determinazione dei compensi al revisore e le eventuali indennità o gettoni agli amministratori;

– adottare le deliberazioni concernenti la modifica del presente statuto, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;

– adottare le deliberazioni concernenti operazioni di fusione, trasformazione e scissione

– svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Per le cause di ineleggibilità e decadenza si fa riferimento agli art. 2382 e 2475 ter c.c.

 

ART. 17) CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione a condizione che:

– sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi che debbono essere oggetto di verbalizzazione;

– sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, con possibilità di visionare, ricevere o trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste dal D.Lgs. 117/2017.

 

ART. 18) IL PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato, a maggioranza assoluta dei propri componenti, tra i propri membri. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando dei professionisti da lui scelti. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Nomina un verbalizzante delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, scegliendolo anche tra i non membri del CdA.

Per il raggiungimento di particolari obiettivi strategici concernenti l’attività statutaria della Fondazione e per la tenuta di rapporti con l’esterno finalizzati all’incremento delle risorse e dei mezzi di gestione il Presidente può avvalersi, tramite delega, di persone anche non facenti parte della Fondazione, riconosciute dotate della competenza nell’ambito delle funzioni delegate.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

 

ART. 19) Il DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione – solo se lo stesso lo ritiene necessario – che ne stabilisce la natura, la qualifica e la durata dell’incarico. Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione.

Egli, in particolare:

– provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

– dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente;

– dirige il personale e coordina gli uffici della Fondazione.

Egli partecipa, su richiesta del Presidente del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto se non è consigliere, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

 

ART. 20) ASSEMBLEA DEI FONDATORI

L’Assemblea dei Fondatori è composta dai Fondatori Promotori e dai Fondatori Partecipanti risultanti dall’apposito Libro.

L’Assemblea dei Fondatori è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto e in seconda convocazione, qualunque sia il numero. Sia in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

I Fondatori promotori e i Fondatori Partecipanti hanno un voto per ciascuno, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto dato alla Fondazione.

All’Assemblea dei Fondatori Promotori e dei Fondatori Partecipanti spettano i seguenti compiti:

– determina il numero e nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente articolo 16, scegliendole tra persone fisiche anche non appartenenti alle categorie individuate all’art. 12;

– nomina i componenti dell’Organo di Controllo ai sensi del successivo articolo 22;

– formula proposte sull’attività, sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione.

Si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente della Fondazione o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei fondatori promotori e dei fondatori Partecipanti, mediante avviso da inviarsi ai componenti con raccomandata anche a mano, o telefax, o posta elettronica, o telegramma, almeno otto giorni prima della riunione al domicilio ovvero al numero di  fax o all’indirizzo di posta elettronica comunicato, indicante il luogo, il giorno, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

L’Assemblea dei Fondatori Promotori e dei Fondatori Partecipanti è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato e presente, o, in mancanza, da persona designata a maggioranza dai presenti.

Delle riunioni è redatto il verbale, a cura del Segretario nominato dal Presidente fra gli intervenuti, che deve essere riportato nel Libro Verbali Assembleari. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

È ammessa la possibilità per i Partecipanti all’Assemblea di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di audio o audio/video conferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità tra i soci. In particolare è necessario che:

– sia consentito al presidente dell’Assemblea di verificare la regolarità della costituzione, accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

– sia possibile visionare, ricevere e trasmettere documenti.

 

ART. 21) ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea Generale è composta dai Fondatori Promotori, dai Fondatori Partecipanti, e dai Sostenitori e Aderenti risultanti dall’apposito Libro.

L’Assemblea Generale è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei Fondatori Promotori, Fondatori Partecipanti, Sostenitori e Aderenti risultanti dall’apposito Libro; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L’Assemblea Generale è convocata almeno una volta all’anno per l’illustrazione, da parte del Presidente della Fondazione, delle attività svolte e dei programmi di sviluppo della Fondazione; su tali temi la Assemblea può esprimere valutazioni e pareri di natura consultiva.

Le valutazioni e i pareri dell’Assemblea Generale sono riportati in apposito verbale.

L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero quando ne facciano richiesta i Fondatori Promotori ovvero almeno un quarto dei Sostenitori e Aderenti indifferentemente dalla loro qualità.

L’Assemblea Generale è convocata presso la sede della Fondazione o anche altrove, purché in Italia, con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione. L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato e presente, o, in mancanza, da persona designata a maggioranza dai presenti.

Delle riunioni è redatto il verbale, a cura del Segretario nominato dal Presidente fra gli intervenuti, che deve essere riportato nel Libro Verbali Assembleari.

È ammessa la possibilità per i Partecipanti all’Assemblea di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di audio o audio/video conferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità tra i soci.

In particolare è necessario che:

– sia consentito al presidente dell’Assemblea di verificare la regolarità della costituzione, accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno; – sia possibile visionare, ricevere e trasmettere documenti.

 

ART. 22) ORGANO DI CONTROLLO

L’organo di controllo può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea dei Fondatori Promotori e dei Fondatori Partecipanti. L’Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile.

L’Organo di Controllo:

– vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

– vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

– esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

– attesta, nel caso di obbligo della redazione, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del CTS. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;

– esercita il controllo contabile nel caso in cui, essendo superati i limiti di cui all’art. 31 del CTS, non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e a alla condizione che i componenti siano tutti revisori legali iscritti nell’apposito registro.

L’Organo di Controllo può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

 

ART. 23) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è costituito da un minimo di uno ad un massimo di tre componenti, nominati dall’Assemblea dei Fondatori; l’Assemblea competente ne stabilisce il numero al momento della nomina. I Probiviri hanno durata in carica di tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri si pone come strumento atto ad agevolare la soluzione mediante composizione amichevole delle controversie che possano nascere all’interno dell’Associazione, tra associati o tra organi dell’associazione e associati, In caso di dimissioni o decadenza o morte di uno o più membri, viene convocata l’Assemblea competente che reintegra il collegio

 

ESTINZIONE E NORME DI RINVIO

ART. 24) SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE

La Fondazione si estingue secondo le modalità di cui all’articolo 27 del Codice civile: a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; b) per le altre cause di cui all’articolo 27 del Codice civile.

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altro Ente del Terzo settore, operante per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali, sentito il parere dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

La Fondazione, sentiti i Fondatori e a seguito di parere favorevole dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altri enti del Terzo settore di natura non commerciale, che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

 

ART. 25) NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Titolo IV del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e del Codice Civile in quanto compatibili.

 

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